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Il professionista facente funzioni di OCC può anche non essere iscritto negli elenchi dei gestori della crisi

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In sede di nomina dei professionisti e delle Stp facenti funzioni di OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento), il giudice del sovraindebitamento non è tenuto a verificare il previo assolvimento degli obblighi formativi previsti dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202, semprechè tali soggetti siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 28 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267): lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 18 marzo 2019, n. 183/2018.

Al riguardo, il documento in esame specifica inoltre che:

  1. la formazione iniziale e biennale di cui all’art. 4 , commi 5, lettera d), e 6, del citato decreto, infatti, è richiesta soltanto per i professionisti che intendano iscriversi all’elenco dei gestori della crisi dell’OCC di appartenenza e che vengono nominati dal referente dell’OCC;
  2. scaduto il periodo transitorio di cui all’art. 19 del D.M. n. 202/2014, per poter ricoprire nuovi incarichi di gestore della crisi, il professionista dovrà assolvere ai citati obblighi formativi.

Nell’occasione il Cndcec ha precisato anche che il giudice del sovraindebitamento:

  1. può nominare liberamente il professionista facente funzioni di OCC, prescindendo dall’esistenza o meno di un OCC regolarmente costituito nella circoscrizione del Tribunale competente;
  2. a tal fine non è tenuto a scegliere un professionista iscritto negli elenchi dei gestori della crisi dell’OCC di riferimento: è infatti sufficiente il possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 28 della legge fallimentare (richiamati dall’art. 15, comma 9, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Tra le principali novità introdotte dal Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) si segnala l’introduzione di nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione. In particolare, ora tali soggetti sono tenuti a:

  1. verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
  2. segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Qualora l’impresa non adotti adeguati rimedi successivamente alla segnalazione giunta dall’organo di controllo, quest’ultimo sarà tenuto ad attivare la procedura di allerta “esterna”, attraverso una segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa. Al riguardo si tenga presente che la tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi rappresenta una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo.

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