Il giudice non ha alcun potere di graduazione della riduzione del compenso del Ctu “ritardatario”
La decurtazione degli onorari spettanti al consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine stabilito originariamente oppure entro quello successivamente prorogato, per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rappresenta una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo.
In relazione a tale sanzione, il Legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione: lo ha affermato la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 16 maggio 2019, n. 22621, depositata lo scorso 10 settembre. Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali devono ripartirsi o compensarsi tra le parti (ai sensi dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile) rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità.
Il giudice di merito, in particolare, non è tenuto a rispettare una esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. In tal senso si richiamano altresì le pronunce della Suprema Corte 20 dicembre 2017, n. 30592 e 31 gennaio 2014, n. 2149.
Si ricorda peraltro che presso la giurisprudenza di legittimità è stato anche affermato che in materia di spese processuali, il sindacato della Cassazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.