Il Fisco può depositare anche in appello documenti che provano l’interruzione della prescrizione
In materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in appello sono precluse esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del tema della decisione.
Di conseguenza, a fronte dell’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, provata mediante l’allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto si tratta di una mera contestazione delle censure mosse all’atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine (Corte di Cassazione, sez. 5, sentenza 29 novembre 2016, n. 24214).
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33635.
Si ricorda inoltre che:
- ai sensi del richiamato art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992:
- nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio;
- possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata;
- non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio;
- al fine di verificare se vi sia stata o meno una domanda nuova, occorrerà esaminare il petitum e la causa petendi;
- costituisce domanda nuova, ad esempio, quella in cui i fatti, posti a fondamento della pretesa, siano immutati e diversamente prospettati, oppure quella del contribuente che contesti inizialmente l’obbligazione tributaria per carenza dei presupposti della stessa e successivamente deduca la carenza del potere impositivo dell’ufficio che ha avanzato la pretesa fiscale;
- la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova “causa petendi” la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia.