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Il Fisco detta i criteri per ritenere irrilevanti i compensi “reversibili” erogati al soggetto residente

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I compensi cosiddetti “reversibili” erogati ad un soggetto residente in Italia da una società fiscalmente residente in un altro Paese Ue in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione ricoperto su designazione del datore di lavoro italiano, e riversati per obbligo contrattuale allo stesso datore di lavoro (al netto della ritenuta subita nel Paese della fonte del reddito) non rilevano per tale soggetto ai fini della determinazione del reddito: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2019, n. 167.

Al riguardo, si consideri infatti quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera e), del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’art. 50 del medesimo Testo Unico; la citata lettera b), in particolare, assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Si tratta – ha spiegato l’Agenzia – di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, quali ad esempio la partecipazione ad organi collegiali, commissioni di esami, comitati tecnici, compresi quelli dei dipendenti pubblici per attività rese in funzione del proprio ruolo o in rappresentanza dell’ente di appartenza;
  2. con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 5.3, il Ministero delle Finanze chiarì che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività viene fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale;
  3. la norma in esame esclude dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, insieme ai compensi che per legge devono essere riversati allo Stato, quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro. Tale esclusione, tuttavia, non comporta la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente;
  4. si consideri inoltre che i compensi reversibili richiamati dall’art. 51 del Tuir non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati (così fu precisato dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 326/1997, par. 2.2.5);
  5. non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto ad Irpef “i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. E ciò in base al principio generale secondo cui non si configurano quale reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la disponibilità”, semprechè “risulti documentato l’effettivo riversamento alle società ed enti destinatari dei compensi medesimi” (Nota Ministero Finanze 17 maggio 1977, n. 8/166).

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