Il Fisco conferma il carattere di specialità della rivalsa Iva da accertamento
L’art. 60, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 93, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27) consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il fornitore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario. La rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinaria per il suo carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del fornitore; pertanto la rivalsa da accertamento assume un carattere di “specialità” rispetto alla rivalsa ordinaria.
Tale carattere di specialità è stato ora confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 febbraio 2020, n. 43, con la conseguenza che anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, la rivalsa operata ai sensi del medesimo art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni tra i contribuenti.
Si ricorda che, con la Risposta 20 dicembre 2019, n. 531, fu ribadito che – per effetto dell’estinzione del cessionario/committente – il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, deve ritenersi non esercitabile. Tale conclusione è in linea con quanto precisato attraverso le Risposte 26 novembre 2018, n. 84, e 31 maggio 2019, n. 176. Attraverso il primo dei documenti citati, in particolare, l’Agenzia fornì alcuni chiarimenti in merito alla rivalsa Iva da accertamento in caso di intervenuta estinzione del soggetto passivo. Ne deriva che, in caso di mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o committente, al fine di recuperare l’Iva versata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, il fornitore può adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (ad esempio facendo ricorso a una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).