Il decreto “Sostegni” è legge, confermate le novità
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Nella seduta di ieri, 19 maggio 2021, la Camera ha approvato in via definitiva, con 375 voti a favore, 45 astenuti e nessun contrario, il Ddl n. C. 3099 di conversione in legge del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni”), recante misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Il testo , che aveva già ottenuto il voto di fiducia, viene confermato senza emendamenti rispetto al testo già approvato dal Senato lo scorso 6 maggio.
Tra le modifiche più rilevanti rispetto al testo originario, introdotte nel corso dei lavori parlamentari, si ricordano:
- il riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore a 1.000 euro, alle start-up che hanno aperto la partita Iva nel 2018 e hanno iniziato l’attività nel 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 del decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019;
- il rinvio dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. La proroga interessa i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap ai sensi dall’art. 42-bis, comma 5, del D.L. n. 104/2020;
- l’introduzione di una norma secondo cui non concorrono alla formazione del reddito fondiario i canoni di locazione non percepiti, qualora tale circostanza sia comprovata da intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento. La norma si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- l’estensione dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa;
- la possibilità di modificare gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche dopo la loro omologazione.
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