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Il decreto “Ristori-quater” approvato dal Governo: al 10 dicembre il versamento dell’acconto Irpef, Ires ed Irap e la dichiarazione redditi e Irap

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Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, in scadenza oggi 30 novembre. Stessa proroga al 10 dicembre 2020 anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap: sono alcune delle scadenze rinviate dal decreto “Ristori-quater”, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 269  pubblicato venerdì scorso.

Oltre alle predette proroghe, il nuovo decreto-legge prevede:

  • la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
  • la proroga al 30 aprile 2021, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto “Ristori bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021;
  • per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’art. 98 del “decreto di Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) e dall’art. 6 del decreto “Ristori bis”;
  • per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta  precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
    • ai versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dovute in qualità di sostituti d’imposta;
    • ai versamenti Iva;
    • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
      Tale sospensione opera anche per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30 novembre 2019.
      La sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:
    • che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
    • che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse” o “arancioni”;
    • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;
    • che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse”.
      I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Esteao al 1° marzo 2021 il termine di versamento del 10 dicembre 2020, relativo alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.

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