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Il decreto “Green Pass Scuola e Trasporti” incassa la fiducia della Camera

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Con 413 voti a favore e 48 contrari, ieri l’Aula di Montecitorio ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sul disegno di legge C. 3264-A), di conversione del decreto “Green Pass Scuola e Trasporti” (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Il provvedimento dispone che dallo scorso 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza) tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che possono essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Nel medesimo periodo, inoltre, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
  6. funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

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