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Il creditore del condominio può espropriare tutti i beni condominiali

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Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso può procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli articoli 2740 e 2910 del codice civile, compresi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea: lo ha precisato la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 5 marzo 2019, n. 12715, depositata lo scorso 14 maggio.

Nell’occasione, è i giudici di legittimità hanno inoltre ribadito che:

  1. affinchè l’espropriazione di crediti vantati dal condominio verso i singoli condomini per contributi sia legittima, è sufficiente che sia configurabile un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali;
  2. è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, in relazione a controversie per le quali non è legittimato ad agire autonomamente ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del codice civile.

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