Il concetto di “servizio accessorio” per la Corte Ue e l’ordinamento nazionale
Per effetto dell’art- 31-bis del Regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 – introdotto dal Regolamento Ue n. 1042/2013 – si considerano servizi relativi ad un bene immobile quelli che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni”.
Tale nesso si riscontra in particolare nei casi in cui il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione, oppure quando il servizio è erogato o destinato all’immobile.
Al riguardo si segnala inoltre che:
- per la Commissione europea, al fine di stabilire se una determinata fattispecie costituisca più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, occorre verificare se l’elemento predominante della stessa sia relativo o no a un bene immobile;
- secondo un consolidato orientamento assunto dalla Corte di Giustizia Ue, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
In applicazione ai principi richiamati, gli eurogiudici ritengono che non decisiva la circostanza che sia fatturato un prezzo unico (pronunce C-349/96, C-502/09, C-349/96, C-111/05 , C-497/05).
In ambito domestico, invece, rilevano:
- l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale le prestazioni accessorie ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal prestatore o per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente ad Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale. Inoltre, se la cessione o prestazione principale è soggetta ad Iva, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile;
- la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2002, n. 216/E, secondo cui affinché un’operazione possa definirsi accessoria è necessario che:
– vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
– avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;
– venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, oppure da altri soggetti, ma per suo conto e a sue spese.
Sulla base di quanto precede, nel caso in cui un soggetto metta a disposizione di un altro, dietro corrispettivo, un compendio immobiliare unitamente ad una serie di servizi correlati alla fruizione dell’immobile, (di cui alcuni obbligatori ed altri previsti in un contratto a sé) si ritiene di essere in presenza di una prestazione principale, costituita dalla messa a disposizione degli immobili, e una serie di servizi “accessori” ad essa.