Il Cndcec aggiorna la relazione di revisione al “nuovo” bilancio
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Con il documento pubblicato pochi giorni fà, il CNDCEC propone un format aggiornato della Relazione di revisione legale alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 nella disciplina del bilancio d’esercizio.
Fra le principali questioni affrontate dal CNDCEC vi sono le seguenti:
- innanzitutto, nel primo paragrafo della Relazione, laddove si identificano i documenti che compongono il fascicolo del bilancio d’esercizio, viene inserita la menzione anche del rendiconto finanziario, naturalmente per le società che sono tenute alla sua redazione ai sensi del novellato comma 1 dell’articolo 2423, cod. civ.. Analogamente, anche il paragrafo contenente il giudizio sul bilancio viene aggiornato, per fare spazio non solo alla citazione della rappresentazione veritiera e corretta (in ipotesi di giudizio senza modifica) della situazione patrimoniale e finanziaria della società, e del risultato economico, bensì anche dei “flussi di cassa” identificati e proposti secondo lo schema prescritto per il rendiconto finanziario;
- quanto al paragrafo che identifica e circoscrive la “responsabilità del revisore”, si dà atto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 135/2016, attuativo della Direttiva 2014/56/UE. Viene infatti abrogato l’articolo 12 del D.Lgs. 39/2010, il quale si riferiva alle modalità di convenzionamento dei rapporti fra ordini e associati e Mef nella preparazione dei principi di revisione, e nel contempo viene riscritto l’articolo 11 il cui comma 1 conferma il riferimento ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea, mentre il successivo comma 2 prevede che, in via transitoria, il riferimento sia compiuto ai principi di revisione elaborati da ordini, associazioni convenzionati di concerto con il Mef e Consob. In sostanza, nella Relazione di revisione, nel paragrafo in questione, dopo la menzione dei principi di revisione internazionali Isa Italia si aggiunge ora la specifica “elaborati ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 39/2010”;
- viene poi presa posizione riguardo all’annosa questione del tipo di giudizio da esprimere in merito alla Relazione sulla gestione. Infatti, come noto, il nuovo articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, chiama il revisore ad esprimere non solo un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, bensì anche un giudizio sulla conformità della stessa con le norme di legge. Il punto controverso attiene alla entrata in vigore di questo nuovo “giudizio di conformità” e se esso sia appunto applicabile o meno anche ai bilanci 2016. La posizione al riguardo assunta dal CNDCEC è negativa, e lo è sulla condivisibile assunzione che il principio di revisione disponibile nella sua versione attuale – si tratta come noto del Principio (SA Italia) 720B – non è stato ancora aggiornato, e quindi i revisori non hanno a disposizione uno standard di riferimento a cui attenersi per poter esprimere quel “giudizio di conformità” richiamato dalla novellata legislazione; peraltro, un giudizio tutto da inquadrare nei suoi contenuti effettivi, come cerca di proporre lo stesso CNDCEC nel documento qui in commento;
- in merito poi alle novità intervenute nella classificazione di alcune voci di bilancio per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si poneva la questione se l’applicazione retrospettiva dei nuovi principi contabili, che determina per alcune voci la necessità di modificare la colonna riferita al bilancio comparato dell’esercizio precedente, richiedesse l’inserimento di un richiamo di informativa nella relazione di revisione. A parere del CNDCEC, fermo restando che è nella discrezionalità professionale del revisore valutare l’inserimento di richiami di informativa nella propria relazione, il caso particolare della comparabilità postLgs. 139/2015 non è causa stringente che necessita tale indicazione.
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