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Il calcolo dell’acconto IVA 2023 con il metodo effettivo

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I soggetti tenuti al versamento dell’acconto IVA 2023 possono determinare l’importo dovuto in base a una delle seguenti modalità:

  • metodo “storico”;
  • metodo “previsionale”;
  • metodo  “analitico”.

Il soggetto passivo può sempre versare l’acconto applicando il metodo più favorevole o più semplice, o non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.

Il metodo di determinazione dell’acconto c.d. “effettivo” si basa sulle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino alla data del 20 dicembre 2023.

La norma (art. 6, comma 3-bis della Legge 29 dicembre 1990, n. 405) dispone che nel computo dell’imposta dovuta vada compresa quella relativa alle “operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 20 dicembre o dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all’adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale”.

Soggetto passivo

Operazioni attive effettuate nel periodo

Operazioni passive registrate nel periodo

“Trimestrale”

 1.10.2023 – 20.12.2023

 1.10.2023 – 20.12.2023

“Mensile”

 1.12.2023 – 20.12.2023

 1.12.2023 – 20.12.2023

Quindi:

  • i “mensili”, per determinare l’imposta afferente alle operazioni effettuate nel periodo 1 dicembre 2023 – 20 dicembre 2023, devono considerare le operazioni già registrate nel periodo, ma anche quelle per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72. Cioè è necessario che nel computo dell’acconto con il metodo “effettivo”, vengano incluse anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre, per le quali la fattura non è ancora stata trasmessa allo SDI (es. cessioni di beni consegnati il 19 dicembre 2023, la cui fattura è stata trasmessa entro i 12 giorni successivi). Idem per  le fatture “differite”, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  •  i “trimestrali”, per determinare l’imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo 1 ottobre 2023 – 20 dicembre 2023, devono considerare le operazioni già registrate nel periodo, ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo del tributo. L’imposta corrisponde all’acconto da versare, nella misura del 100%.

Va, anche considerato, ai fini della determinazione dell’acconto, l’eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore a 25,82 euro).

Soggetto “mensile” (metodo effettivo)
IVA VENDITE su fatture emesse 1.12.2023 – 20.12.2023 € 11.000,00
IVA su operazioni effettuate entro il 20.12.2023 con fatturazione entro i 12 giorni successivi o con fatturazione differita €  300,00
IVA ACQUISTI su fatture di acquisto registrate 1.12.2023 – 20.12.2023 €  5.000,00
Saldo a credito mese di novembre 2023 €   700,00
Acconto IVA 2023  (cod. tributo 6015) € 5.600,00     (11.000,00 + 300,00 – 5.000 – 700,00)

 

Soggetto “trimestrale” (metodo effettivo)
IVA VENDITE su fatture emesse 1.10.2023 – 20.12.2023 € 11.000,00
IVA su operazioni effettuate entro il 20.12.2023 con fatturazione entro i 12 giorni successivi o con fatturazione differita €  300,00
IVA ACQUISTI su fatture di acquisto registrate 1.10.2023 – 20.12.2023 €  5.000,00
Saldo a credito 3° trimestre 2023 €   700,00
Acconto IVA 2023  (cod. tributo 6035) € 5.600,00     (11.000,00 + 300,00 – 5.000 – 700,00)

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