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Il calcolo della maggiorazione dello 0,40% per i versamenti entro il 31 luglio

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risposta al question time del 19 luglio 2023 alla Commissione Finanze della Camera sembra aver chiuso ogni spiraglio di proroga per i versamenti delle imposte. Per cui entro il 20 luglio i contribuenti dovevano versare saldi e acconti delle imposte sui redditi o, in alternativa, procedere con il versamento dal 21 al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i versamenti effettuati successivamente a questa data occorrerà effettuare un ravvedimento operoso che tenga conto del ritardo rispetto alla scadenza prevista.

La legge n. 87/2023 aveva convertito in legge la proroga dei versamenti prevedendo, al comma 3-sexies dell’art. 4

3-sexies. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione…

Diversamente da quanto accadeva, in modo consuetudinario, negli anni scorsi, è stato previsto che il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% rimanesse al 31 luglio. Infatti, lo stesso comma 3-sexies prosegue affermando che:

“In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

Come indicato nel testo normativo, il calcolo della maggiorazione deve essere effettuato “a giorni”, con una inevitabile complicazione della gestione pratica della predisposizione delle deleghe F24 di versamento per i contribuenti che sceglieranno di effettuare il versamento entro il 31 luglio. Infatti, nella maggioranza dei casi, il consulente incaricato dovrebbe chiedere al contribuente il giorno esatto in cui intende versare e predisporre gli F24 in base al giorno concordato. Il contribuente, dal lato suo, dovrebbe versare esattamente nel giorno definito, dato che un ritardo comporterebbe l’onere di riaprire le deleghe e ricalcolarle.

Questo porterà, sempre nella maggioranza dei casi, ad applicare sempre lo 0,40% considerando tutti i versamenti effettuati alla data di scadenza del 31 luglio 2023, anche qualora il contribuente dovesse decidere di versare qualche giorno prima.

Si segnala, inoltre, che nel caso di rateizzazione con maggiorazione, l’importo da rateizzare dovrà essere comunque maggiorato per intero dello 0,40%, indipendentemente da quando è stata versata la prima rata. In ogni caso gli interessi della seconda rata devono essere comunque calcolati a partire dal 1° agosto 2023.

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