Ici, l’abitazione principale non necessariamente coincide con la residenza anagrafica
In materia di Ici la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per “abitazione principale” non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica.
La norma, infatti, ha introdotto una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di un altro immobile non coincidente con quello di residenza (in tal senso si richiamano le pronunce 24 maggio 2017, n. 13062 , 15 giugno 2010, n. 14389 e 28 maggio 2010, n. 13151 ).
Per i giudici di legittimità, inoltre, tale conclusione non muta neppure a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Detto principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 27 febbraio 2019, n. 7136, depositata lo scorso 13 marzo.