I riflessi sulle imposte italiane del maggior reddito estero
Ai sensi dell’art. 165, comma 1, del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta.
Al riguardo, con la Circolare 21 marzo 2019, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ipotesi in cui la rettifica del reddito estero assuma valenza anche in Italia, e non siano scaduti i termini per l’accertamento, la dichiarazione del maggior reddito estero comporta anche una nuova liquidazione della detrazione spettante a titolo di foreign tax credit, che tiene conto delle maggiori imposte estere sostenute a seguito della rettifica operata nello Stato della fonte (in tal senso si era espressa anche la Circolare 5 marzo 2015, n. 9/E).
Nel medesimo documento di prassi sono stati inoltre forniti documenti in merito alla possibilità di scomputare le perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, in luogo dell’80 per cento ordinariamente previsto, nell’ipotesi in cui in dichiarazione il contribuente non abbia compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’80 per cento del reddito imponibile, ma solo una parte di esse, in modo da usufruire di crediti d’imposta, ritenute, acconti o eccedenze, in detrazione dall’imposta dovuta.
Al riguardo si ricorda che – in funzione della loro natura – le perdite di cui all’art. 84 del Tuir possono essere riportate e sono quindi utilizzabili nei periodi d’imposta successivi:
- nella misura dell’80 per cento del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Tuir;
- in misura piena, qualora siano realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, a condizione che siano riferite ad una nuova attività produttiva (ai sensi dell’art. 84, comma 2, del Tuir).
La perdita può tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all’art. 80 del Tuir.