I requisiti per la detassazione delle prestazioni di welfare aziendale
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di cui all’art. 100, comma 1, del medesimo Testo Unico.
Come chiarito con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E (paragrafo 2.1), nell’ambito oggettivo di applicazione della norma – che comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui al richiamato art. 100, primo comma, del Tuir – rientrano, ad esempio, l’offerta di corsi di lingua, informatica, musica o teatro.
Sulla base di tali considerazioni, con la Risposta all’istanza di interpello 13 dicembre 2019, n. 522, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attività dei centri estetici si esplica in servizi alla persona non aventi rilevanza sociale come richiesto dalla disposizione in commento, e pertanto – non rientrando tra le finalità di cui all’art. 100, comma 1, del Tuir, non può godere del regime di favore di cui alla citata lettera f).
Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 1, comma 162, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) le disposizioni di cui al più volte richiamato art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.