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I requisiti dell’acquiescenza parziale

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Affinché si abbia acquiescenza parziale per effetto dell’impugnazione parziale (come previsto dall’art. 329, comma 2, del codice di procedura civile), è necessario che dal contesto dell’atto di impugnazione si deduca in modo non equivoco la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione all’esame d’appello: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 aprile 2019, n. 30369, depositata lo scorso 21 novembre, in linea con un consolidato orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12062/1999, 438/1996, 9823/1992 e 5641/1986).

Per gli Ermellini, in particolare:

  1. l’acquiescenza può verificarsi solo con riferimento ai capi della sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti da quelle investite dal motivo di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi l’efficacia precettiva anche se gli altri vengano meno;
  2. di conseguenza, l’acquiescenza non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove questa sia oggetto del gravame;
  3. la mancata impugnazione di un capo comporta la formazione del giudicato sullo stesso, con conseguente preclusione di riesame per il giudice dell’impugnazione;
  4. l’acquiescenza parziale esige un elemento soggettivo – costituito dalla volontà di impugnare solo una parte della sentenza – e un elemento oggettivo, costituito dall’autonomia della parte impugnata e della parte non impugnata;
  5. relativamente all’elemento oggettivo, è stato affermato che l’acquiescenza non si verifica qualora la parte non impugnata si ponga in nesso di consequenzialità con la parte impugnata, trovando in essa il suo presupposto, poiché in tale ipotesi gli effetti dell’accoglimento dell’impugnazione si estendono ai capi dipendenti, che ne costituiscano un consequenziale sviluppo; in altre parole, qualora i diversi capi siano tra loro inscindibilmente collegati, o le affermazioni ed enunciazioni contenute nella motivazione costituiscano premessa logica necessaria della pronuncia specificata nel dispositivo, l’impugnazione di un capo è sufficiente ad escludere l’acquiescenza agli altri capi ad esso collegati (Cass. nn. 11790/2002, 8859/2001, 2062/2001, 11422/2000, 9823/1998, 6494/1988, 2747/1998 e 33/2008).

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