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I reati sui contanti costano cari

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Sanzioni più elevate per chi non dichiara il denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione europea e ipotesi di sequestro più gravose. Aumentano anche le soglie percentuali applicabili in caso di oblazione.

Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4/09/2024, riscrive il quadro sanzionatorio applicabile alle dichiarazioni valutarie.

Una delle novità della riforma è l’inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni valutarie: la sanzione minima di 300 euro passa ora a 900 euro mentre la percentuale applicabile in caso di omessa dichiarazione va dal 30% al 50% dell’importo non dichiarato, se tale valore non supera i 10.000 euro, fino al 70% (e non più al 50%) se non supera i 100.000 e al 100% (e non più al 70%) se, invece, supera tale soglia.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione massima non potrà superare 1 milione di euro. Per l’inesatta o incompleta dichiarazione la sanzione varierà, invece, da un minimo di 500 euro a un massimo di 1 milione. In questo caso, la percentuale è del 25% se la differenza tra l’importo trasferito e quello dichiarato non supera i 10.000 euro, del 35% sotto i 30.000 euro di differenza, del 70% se la differenza non supera i 100.000 euro e del 100% oltre tale soglia. Percentuali molto più alte rispetto a quelle attuali, che variano dal 15% al 70%.

Da segnalare che le sanzioni non si applicano soltanto in caso di omessa dichiarazione o nell’ipotesi in cui siano dichiarate informazioni inesatte o incomplete, ma anche quando il denaro contante non sia messo a disposizione dell’Agenzia delle dogane in fase di controllo. Novità della riforma, infatti, è l’obbligo per il dichiarante di mettere a disposizione, ai fini di controllo, il denaro contante dichiarato.

Il nuovo decreto sembra superare, inoltre, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui non si può procedere al sequestro delle somme di denaro, se non vi è un collegamento a un possibile reato (Cass., 27/08/2018 n. 39006).

La Dogana o la Guardia di finanza possono ora disporre il trattenimento temporaneo del contante, non soltanto quando vi è una possibile correlazione tra il denaro e un’attività criminosa, ma anche nel caso in cui non siano assolti, in tutto in parte, gli obblighi dichiarativi. Tale potere non esclude la possibilità di procedere al sequestro del denaro o all’estinzione per oblazione.

In relazione al sequestro, lo schema di decreto prevede percentuali più elevate rispetto al passato: il sequestro avverrà nella misura del 50% dell’importo che supera la soglia di 10.000 euro, se tale importo non supera i 10.000 euro; del 70% se l’eccedenza non è superiore a 100.000 euro e del 100% oltre tale limite.

Soglie ben più elevate rispetto a quelle attuali, che prevedono il sequestro del 30% dell’importo, fino ai 10.000 euro di eccedenza, e del 50% in tutti gli altri casi.

Nel caso in cui vengano dichiarate informazioni inesatte o incomplete, sono previste percentuali inferiori rispetto alle ipotesi contemplate per l’omessa dichiarazione. Attesa la minore gravità dell’ipotesi di incompleta o parziale dichiarazione, i limiti percentuali previsti sono del 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato se tale differenza non supera i 10.000 euro; del 35% fino ai 30.000 euro; del 70% fino a 100.000 euro e del 100% oltre tale limite.

Lo schema di decreto inasprisce anche le soglie percentuali per il pagamento in misura ridotta nel caso in cui il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l’estinzione della violazione mediante oblazione.

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