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I profili di responsabilità civile dei sindaci

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Con la sentenza 2 luglio 2018, n. 21662, depositata lo scorso 5 settembre, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito utili indicazioni in merito ai profili di responsabilità dei sindaci.

In particolare è stato precisato quanto segue:

  1. ancor prima della riforma del diritto societario, i doveri di controllo imposti ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile erano configurati con ampiezza ed estesi a tutta l’attività sociale, con una funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello dei creditori sociali;
  2. il Legislatore, in altre parole, non chiede un mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma prevede il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, operando attivamente per mutare condotte reputate non conformi alla legge (in tal senso la Suprema Corte si è espressa, ad esempio, con le pronunce 24 marzo 1999, n. 2772 e 28 maggio 1998, n. 5287);
  3. con la riforma del diritto societario è stata espressamente sottolineata (art. 2403 c.c.) l’esigenza del controllo, da parte dei sindaci, “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”;
  4. l’obbligo di controllo accomuna una pluralità di soggetti, ciascuno avente proprie funzioni nell’organismo societario (amministratori non esecutivi, indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’art. 154-bisdel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ecc.). Questo sistema di controlli è finalizzato all’osservanza delle regole di corretta amministrazione;
  5. è pertanto configurabile una duplice responsabilità dei sindaci, che rispondono per fatto proprio o per concorso omissivo al dovere di controllo sugli amministratori;
  6. per la responsabilità omissiva del sindaco, deve sussistere la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno;
  7. considerato che il comportamento dei sindaci è ispirato al dovere di diligenza proprio del “mandatario” ex art. 2407, comma 1 , c.c. (vecchio testo) ed essere improntato ai principi di correttezza e buona fede, esso non si esaurisce nell’espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l’obbligo di adottare ogni altro atto – pur non tipizzato – necessario al diligente assolvimento dell’incarico: in tale ambito, per la Cassazione rilevano la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e, qualora ne ricorrano gli estremi, la segnalazione al pubblico ministero per consentirgli di formulare la richiesta ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Cass. 11 novembre 2010, n. 22911 e 17 settembre 1997, n. 9252);
  8. l’inosservanza del dovere di vigilanza comporta la responsabilità dei sindaci nel caso in cui essi non abbiano rilevato una violazione altrui, o non abbiano adeguatamente reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, 13 giugno 2014, n. 13517 e 13 giugno 2014, n. 13518);
  9. sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci e il danno, quando essi non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate o non abbiano esercitato poteri sostitutivi che, secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento (Cass. 14 ottobre 2013, n. 23233);
  10. in presenza di iniziative contra legem da parte dell’organo amministrativo di Spa, i sindaci hanno l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari e di utilizzare ogni loro potere di sollecitazione e denuncia, interna ed esterna alla società, fino a pretendere dagli amministratori le azioni correttive necessarie, non essendo sufficiente limitarsi ad una blanda, inefficace critica. In mancanza, essi concorrono nell’illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge.

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