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I documenti necessari per poter detrarre le spese veterinarie

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Ai fini della detrazione delle spese veterinarie, il contribuente dev’essere in possesso della seguente documentazione:

  1. fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
  2. scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati;
  3. autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c bis), del TUIR, le spese veterinarie sono detraibili nella misura del 19%, nel limite massimo di 387,34 euro, con una franchigia di 129,11 euro;
  2. può usufruire dell’agevolazione il soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
  3. la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (circolare Agenzia delle Entrate 14 giugno 2001, n. 55/E, risposta 1.4.1);
  4. il beneficio fiscale, quindi, non può essere riconosciuto per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite;
  5. con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono ammesse alla detrazione le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché le spese per analisi di laboratorio ed interventi presso cliniche veterinarie;
  6. anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario; è tuttavia necessario che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco dev’essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso, oppure dalla codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  7. ai fini della detrazione è irrilevante il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali. Quindi è ammesso anche l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della Salute (è il caso ad esempio della vendita di farmaci generici nei supermercati);
  8. la detrazione spetta anche per l’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti;
  9. non sono invece ammesse alla detrazione le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario;
  10. la detrazione massima non può essere superiore a 258,23 euro x 19% = 49,06 euro, arrotondato a 49 euro (a prescindere dal numero di animali posseduti).

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