I documenti necessari per detrarre le donazioni alle Aps
Ai fini della detrazione delle donazioni effettuate alle associazioni di promozione sociale (Aps) – prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-quater), del Tuir, occorre tener presente che il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale oppure, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare o nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente dev’essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Sulla base di quanto precede, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate oppure sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Si ricorda che:
- l’onere in commento è detraibile nella misura del 19 per cento ed è riservata alle erogazioni liberali effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regional;
- qualora l’ente risulti iscritto nel registro nazionale, è possibile scegliere, in alternativa alla detrazione, la deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo medesimo e fino ad un massimo di 70mila euro;
- la detrazione dev’essere calcolata su un importo non superiore a 2.065,83 euro.