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I documenti che provano l’avvenuta cessione intraUe non imponibile

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Costituisce prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, un documento contenente:

  1. l’identificativo del committente (cessionario in fattura);
  2. il riferimento della fattura di vendita;
  3. il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  4. la data della fattura;
  5. la data del Ddt;
  6. la data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
  7. la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario: “le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)”.

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 8 aprile 2019, n. 100, che peraltro subordina la validità della descritta documentazione alle seguenti ulteriori condizioni:

  1. dai documenti citati devono essere individuabili i soggetti coinvolti (cioè cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
  2. si conservano le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonchè gli elenchi Intrastat.

Al riguardo si ricorda che per effetto del richiamato art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato Ue dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi Iva.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile Iva, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato Ue, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile Iva.

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