I criteri di individuazione del costo delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito
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Ai fini dell’individuazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito, occorre fare riferimento al valore che le stesse avevano in capo ai trust alla data del trasferimento e, per i redditi diversi, rileva il costo di sottoscrizione in capo ai trust: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 509.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- costituiscono redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICR i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell’organismo ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (come stabilito dal comma 1-quater del medesimo art. 67 del Testo Unico);
- ai fini della determinazione di tali redditi occorre fare riferimento al sesto comma dell’art. 68 del Tuir;
- con la Circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, l’Agenzia chiarì che tali redditi sono determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto oppure al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati ma non ancora riscossi.
Nei trasferimenti a titolo gratuito, per l’individuazione del valore fiscale delle partecipazioni, ai fini delle imposte dirette, occorre fare riferimento ai criteri previsti per i trasferimenti che avvengono per donazione.
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