I buoni carburante sono esentasse, a determinate condizioni: le regole chiarite dalle Entrate
Ai sensi dell’art. 2 del decreto “Aiuti” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51), i datori di lavoro privati possono – soltanto per il periodo d’imposta 2022 – erogare ai propri dipendenti buoni carburante, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Al riguardo, con la Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a tale misura.
I buoni carburante rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.