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Holding, IVA detraibile solo in funzione dello svolgimento di attività di gestione attiva delle partecipate

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In capo alla holding il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti destinati all’attività economica svolta in qualità di soggetto passivo, può essere riconosciuto soltanto in funzione dello svolgimento di attività di gestione attiva delle partecipate: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 27 ottobre 2022, n. 529.

Al riguardo, con tale documento di prassi è stato sottolineato quanto segue:

  1. la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai fini IVA. Per la Corte di Giustizia Ue, in particolare, “l’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica (…) ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA (…) quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate” (sentenza 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14 e C-109/14);
  2. ne deriva che per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo IVA è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate (sull’argomento si rinvia anche a Corte EU, sentenza 14 novembre 2000, C-142/99);
  3. è esclusa la commercialità, e dunque la soggettività passiva IVA, in capo a quelle società la cui attività consista nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico (art. 4, comma 5, lettera b), D.P.R. 633/1972);
  4. possono detrarre l’IVA le holding che, all’attività di acquisto e di gestione di partecipazioni, accompagnano un’attività di interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società a cui fanno riferimento le partecipazioni stesse. In particolare, la Corte ha chiarito che “le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (…)” (Corte UE, sentenza 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14 e C-109/14);
  5. “(…) la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configura lo svolgimento di un’attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell’imposta. Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell’imposta, legato inscindibilmente alla qualificazione dell’operatore come soggetto passivo di imposta (sentenza del 6 febbraio 1997, causa C-80/95sentenza del 22 giugno 1993, causa C-333/91). Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all’avvenuta ‘ingerenza’ o ‘interferenza’ nella gestione delle stesse società controllate (sentenze della Corte di giustizia del 27 settembre 2001, causa C-16/00; del 6 settembre 2012, causa C-496/11; del 16 luglio 2015 cause riunite C-108/14 e C-109/14), che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’imposta, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate” (circolare Agenzia Entrate 30 marzo 2016, n. 6/E);
  6. “ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui la società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle – SPV o BidCoo NewCo) esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società controllate, si è del parere che non possa essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA gravante sulle other fee né alla predetta società veicolo, né – successivamente alla fusione – alla società target qualora la stessa sia stata incorporata o abbia incorporato la citata SPV. A diverse conclusioni circa la detraibilità dell’IVA addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972” (circolare n. 6/E/2016).

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