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Guida alle locazioni brevi: chiarimenti per cedolare e adempimenti degli intermediari

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Disponibile online sul sito internet delle Entrate, alla sezione “l’Agenzia informa”, la nuova versione della guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari”. L’aggiornamento del documento si è reso necessario alla luce delle novità apportate con la Legge di bilancio 2024 sia all’aliquota applicabile da chi fruisce del regime della cedolare secca sugli affitti brevi che in relazione agli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.

Come noto, la legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il D.L. n. 50/2017, introducendo alcune novità che riguardano:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva (dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve);
  • gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.

La guida si sofferma quindi sulle regole generali sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari devono osservare per adempiere agli obblighi posti a loro carico.

L’aliquota dell’imposta – Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’agenzia chiarisce che l’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

Le regole per gli intermediari – I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve, come definito nel precedente capitolo.

Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.

In sintesi, gli intermediari devono:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite;
  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento;
  • rilasciare la CU.

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