Gruppo Iva, valide (temporaneamente) le fatture passive intestate al soggetto partecipante ante-adesione
Sono valide le fatture di acquisto ricevute dal Gruppo Iva che riportano la partita Iva del singolo partecipante valida anteriormente all’adesione, anziché quella del Gruppo stesso.
Pertanto la relativa Iva sarà comunque detraibile dal Gruppo, se:
- tale comportamento non ha provocato danni all’Erario;
- tali fatture vengono successivamente regolarizzate secondo le modalità indicate all’art. 6, comma 8, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471/1997 e dal Provvedimento 30 aprile 2018.
Il principio è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 1° agosto 2019, n. 72/E . Si ricorda che ai sensi degli articoli 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972) – emanate in attuazione dell’art. 11 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – i soggetti passivi stabiliti in Italia, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono essere considerati un unico soggetto passivo (“Gruppo Iva”).
A tal fine, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi qualora tra detti soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo oppure tali soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: – svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; – svolgimento di attività complementari o interdipendenti; – svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi quando tra questi ultimi sussiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Ai fini Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal Gruppo Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.
Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva.