Gruppi Iva, ai fini della verifica del vincolo economico rileva l’art. 113 del Tuir
Ai sensi dell’art. 70-quater del D.P.R. n. 633/1972, il Gruppo Iva viene costituito per effetto di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo decreto.
Per quanto riguarda in particolare il vincolo economico, quest’ultimo si considera sussistente tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato qualora sia riscontrabile lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti passivi:
- di un’attività principale dello stesso genere;
- di attività complementari o interdipendenti;
- di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Ai sensi del sesto comma della norma da ultima richiamata, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente nella specifica ipotesi in cui il vincolo finanziario sia stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria di cui all’art. 113, comma 1, del Tuir.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 24 febbraio 2021, n. 124, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del richiamato comma 6 siano circoscritti ai soggetti e alle fattispecie elencati nell’art. 113 del Testo Unico. In particolare, il vincolo finanziario tra soggetti passivi d’imposta necessario per la partecipazione ad un Gruppo Iva deve sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto.