Grava sul debitore l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità
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Grava sul debitore l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, della legge fallimentare: lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 febbraio 2020, n. 12681, depositata lo scorso 25 giugno (in tal senso si segnala anche Cass. n. 24548/2016). Per i giudici di legittimità, in particolare:
- la norma citata, anche prima delle modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, già poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento di determinati presupposti dimensionali (Cass. n. 25188/2017);
- ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare (ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge fallimentare), costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di tali bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138/2019);
- i bilanci degli ultimi tre esercizi sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle imprese, ex art. 2435 del codice civile;
- qualora difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. nn. 33091/2018 e 24548/2016).
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, della legge fallimentare, non sono soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro;
- aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500mila euro.
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