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Gli ultimi chiarimenti delle Entrate sul regime degli “impatriati”

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Con tre distinte Risposte ad altrettante istanze di interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Com’è noto, tale norma prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste, quindi, in una riduzione della base imponibile dei redditi predetti che, pertanto, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 50%.

Con i tre citati documenti di prassi, in particolare, l’Agenzia ha affermato quanto segue:

  1. qualora, pur coincidendo l’inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all’estero, il rientro del contribuente in Italia con una qualifica diversa (nel caso di specie, quadro) fa sì che non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa (impiegato). In tal modo, infatti, il lavoratore assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero. Di conseguenza, nell’ipotesi descritta spetta il regime fiscale in commento (Risposta 25 novembre 2019, n. 492);
  2. qualora sia possibile dimostrare la residenza estera per gli anni d’imposta 2018 e 2019 sulla base delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, il lavoratore potrà usufruire del regime agevolato in commento a decorrere dal 2020. Di conseguenza, i redditi dal medesimo percepiti in Italia nell’anno d’imposta 2019, non potranno godere dell’agevolazione in esame in quanto soggetto non residente. Diversamente, i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo d’imposta 2020, in presenza delle condizioni previste, potranno invece fruire del regime agevolato (Risposta 25 novembre 2019, n. 495);
  3. per i soggetti che non risultano iscritti all’Aire (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dal primo comma del richiamato art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), il periodo di residenza all’estero può essere provato sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni (Risposta 25 novembre 2019, n. 497).

In materia si ricorda inoltre che:

  1. il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sugli “impatriati” (art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). In particolare:
    1. passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile;
    2. si semplificano le condizioni richieste per accedere al regime fiscale di vantaggio;
    3. si estendono le agevolazioni anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
    4. in presenza di determinate condizioni, si introducono ulteriori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta;
    5. regole ad hoc sono previste per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, nonché per i ricercatori universitari;
  2. con la Risposta all’istanza di interpello 18 luglio 2019, n. 272, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:
    1. le modifiche apportate al regime degli “impatriati” dall’art. 5 del richiamato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, si applicano “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020;
    2. per effetto dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il contribuente fruisce dell’agevolazione dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi; tuttavia, è stata prevista l’estensione a ulteriori periodi d’imposta in cui il soggetto, a determinate condizioni, può continuare a godere dell’agevolazione in esame.

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