Gli obblighi Iva in capo ai “mercatini dell’usato”
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L’attività di “mercatino dell’usato” è solitamente riconducibile all’attività di agenzia di affari, consistente nella rivendita di beni terzi usati di proprietà di soggetti privati: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 31 luglio 2020, n. 232. Al riguardo è stato inoltre puntualizzato quanto segue:
- tale attività è soggetta a vigilanza, ai sensi dell’art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico di pubblica sicurezza), e quindi l’esercente è obbligato a tenere un “registro giornale degli affari” in cui sono annotate le generalità dei proprietari, i beni in vendita, il prezzo pattuito, nonché a “tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi”;
- commerciando beni di soggetti terzi, è necessario poter risalire all’identità di questi ultimi attraverso un controllo incrociato tra il numero seriale indicato sul cartellino del bene e il numero di registrazione indicato nel registro degli affari;
- pertanto tale attività può essere ricondotta ad una cessione di beni di terzi secondo le regole del mandato con rappresentanza, di cui all’art. 1704 del codice civile.
Per quanto attiene alla disciplina fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i corretti adempimenti sotto i profili dell’Iva, come emerge dal seguente prospetto:
IVA: gli ADEMPIMENTI in CAPO ai MERCATINI dell’USATO |
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