Gli interventi post-sisma richiedono l’intesa Stato-Regioni
La ricostruzione dei territori terremotati richiede l’intesa tra Stato e Regioni, trattandosi di una materia della “protezione civile” e del “governo del territorio”, che appartiene alla competenza legislativa concorrente di entrambi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 2 dicembre 2019, n. 246 (udienza del 22 ottobre 2019).
Di conseguenza lo Stato, nel regolare tale ricostruzione, non può prescindere dalla preventiva intesa con i Presidenti delle Regioni interessate ed è costituzionalmente illegittima la norma che invece dell’intesa richiede un semplice parere. Sono peraltro fatti salvi gli effetti dell’attività amministrativa sin qui posta in essere.
E’ sulla base di tali principi che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), n. 1-bis), e lettera b-ter), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), nella parte in cui ha previsto rispettivamente che:
- le ordinanze del commissario straordinario di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi;
- le priorità degli interventi di cui all’art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anziché previa intesa con gli stessi.