Giustizia contabile, definitive le novità sul patrocinio
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Approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che apporta modifiche al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) adottato in attuazione dell’art. 20 della legge-delega di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Legge 7 agosto 2015, n. 124).
Gli interventi in esame tengono conto dei pareri espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
- per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite della Corte dei Conti, previsione della presenza obbligatoria di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta, obbligo di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, oppure indicato un indirizzo pec presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata presso la segreteria del giudice adito;
- nella fase pre-processuale, obbligo di rilascio della procura alle liti contenente l’elezione di domicilio, in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui all’art. 67, comma 1, del medesimo Codice;
- possibilità in via generalizzata per il terzo di opporsi al provvedimento di sequestro che egli ritenga lesivo dei suoi interessi;
- modifica delle disposizioni relative alla chiamata in giudizio su ordine del giudice;
- possibilità per l’agente contabile di chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente oppure con il patrocinio di un legale. Tale regola va letta congiuntamente alla disposizione che riconosce la facoltà dell’Amministrazione di comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato;
- introduzione dell’obbligo in capo al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio qualora ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso. In tal caso sarà fissata una nuova udienza e saranno disposte nuove notifiche.
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