Giochi, divieto di partecipazione a gare esteso ai fondi di investimento
Ai sensi dell’art. 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non può partecipare a gare o a procedure a evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale oppure il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato (anche con sentenza non definitiva) o imputato:
- per uno dei reati previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- per uno dei reati previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319 , 319-ter , 320 , 321, 322, 323 , 416, 416-bis, 644, 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale;
- se commesso all’estero, per un reato di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, o imputate per uno dei reati indicati.
Ora, la bozza del decreto fiscale di accompagnamento alla legge di Bilancio contiene una norma che estende il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale oppure il direttore generale della società di gestione del fondo.