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Garanzie fideiussorie, sull’obbligo di rimborso la Cassazione conferma l’interpretazione pro-contribuente

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Ai sensi dell’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso dev’essere effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

In merito alla portata della norma riportata, la Corte di Cassazione ha affermato che tale obbligo di rimborso comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: l’espressione “ha dovuto richiedere”, infatti, si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità – intesa come onere – “della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito”, vale a dire ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso (ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5508, in linea con la sentenza 5 agosto 2015, n. 16409.

Sull’argomento si segnala altresì la pronuncia 28 agosto 2013, n. 19751, con la quale gli Ermellini riconobbero portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizze fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria “(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d’imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento all’imposta o maggiore imposta pretesa dall’Amministrazione finanziaria in seguito all’avvenuto rimborso del credito IVA)”.

Per i giudici di legittimità, inoltre, una soluzione differente da quella prospettata “frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale”.

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