Fuori campo Iva i contributi erogati sulla base di una delibera della Giunta regionale
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È fuori campo Iva (ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) il contributo erogato – sulla base di un’apposita convenzione approvata con delibera della Giunta regionale – da un’azienda ad un istituto qualora l’attività di quest’ultimo rivesta carattere pubblico-autoritativo: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 febbraio 2020, n. 22.
Tale conclusione vale fintantoché l’istituto beneficiario del contributo ponga in essere le proprie attività in veste di “pubblica autorità”, nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale e in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione del principio di concorrenza. Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 13 della Direttiva comunitaria 28 novembre 2006, n. 112, paragrafo 1, gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi Iva per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. “Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”;
- tale norma trova un riscontro nell’art. 4, comma 5, del richiamato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale stabilisce, tra l’altro, che non sono considerate attività commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”.
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