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Frontalieri svizzeri: oltre 20 km dal confine tassati in Italia

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La qualificazione di “frontaliero” svizzero è riconosciuta in ogni caso ai lavoratori residenti in un comune italiano il cui territorio è compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, nei quali si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E di ieri.

Nel documento in esame, il Fisco ricorda innanzitutto che, in sede di conversione in legge con modificazioni, del D.L. 193/2016, il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a “fornire una definizione di lavoratore frontaliero svizzero”.

A riguardo, appare utile ricordare che in base all’articolo dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”. Il successivo articolo 2 disciplina invece la compensazione finanziaria che i cantoni svizzeri sono tenuti ad effettuare a favore dei comuni di residenza dei lavoratori frontalieri italiani con modalità fissate tramite un apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Più nel dettaglio, l’articolo 3 del D.M. 4 agosto 2016, prevede espressamente che “la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese”. Tale ripartizione viene poi operata dividendo il gettito totale proveniente dai tre cantoni per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nei “comuni di confine” (alla data del 31 agosto di ciascun anno) che hanno svolto nel corso dell’anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni summenzionati.

Alla luce delle disposizioni citate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualificazione di frontaliero svizzero spetta esclusivamente ai lavoratori che risiedono in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con uno dei tre cantoni d’oltralpe considerati.

Al contrario, nel caso in cui il comune di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, in base alla quale:

  • il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera dal lavoratore frontaliero viene tassato in Italia,
  • beneficiando della franchigia di 7.500 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero in zone di frontiera.

Infine, il documento di prassi emanato ieri ricorda che, ai sensi dell’articolo 165, comma 10 del Tuir, a tali soggetti spetta inoltre il credito per le imposte pagate all’estero.

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