Forze di polizia e Forze armate, fissati gli importi della riduzione Irpef
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L’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, prevede una riduzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente ai fini Irpef complessivamente non superiore – in ciascun anno precedente – a 28mila euro.
In attuazione di tale norma, il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, dispone quanto segue:
- tale riduzione si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 582,50 euro;
- tale riduzione è applicata dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale;
- qualora la detrazione non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del Tuir, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nel 2020 ed assoggettate a tassazione separata;
- costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale (articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
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