Forme pensionistiche complementari, entro il 31 maggio il versamento dei contributi alla Covip
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Con una delibera dello scorso 21 marzo – pubblicata ora in Gazzetta Ufficiale – la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha stabilito la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari per il 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).
In particolare, il provvedimento dispone quanto segue:
- per il 2018 è dovuto un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati (a qualsiasi titolo) dalle forme pensionistiche complementari nel corso del 2017;
- da tale base di calcolo devono essere esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonchè i contributi non finalizzati alla costituzione di posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie (quali ad esempio i premi di assicurazione per invalidità o premorienza);
- sono tenuti ad effettuare il versamento in esame tutte le forme pensionistiche complementari che al 31 dicembre 2017 erano iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- il contributo dovrà essere versato entro il 31 maggio 2018;
- nel caso in cui la forma pensionistica venga cancellata dall’albo prima di detto termine, il versamento del contributo dovrà essere effettuato prima della cancellazione stessa;
- il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43, intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca popolare di Sondrio, sede di Roma; la causale è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2018”;
- effettuato il versamento, e comunque entro il 21 giugno 2018, si devono trasmettere alla Covip i dati relativi al contributo, compilando le pagine messe a disposizione sul sito www.covip.it;
- in caso di omesso versamento sarà avviata la procedura di riscossione coattiva.
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