Forfettario al 5%. Dubbi sulla decorrenza del quinquennio agevolato
La possibilità di operare in regime forfettario pagando un’imposta sostitutiva del 5% è prevista dal comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. In particolare, l’aliquota al 5% riguarda imprese e professionisti nei primi cinque anni di attività, c.d. fase di di start-up.
La possibilità di applicare l’aliquota ridotta al 5% anziché al 15% richiede il possesso di specifici requisiti.
In particolare, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.
In base a quanto detto fin qui, l’aliquota al 5% si applica per i primi cinque anni di attività. Da qui ci sono dei dubbi sulla corretta decorrenza del quinquennio. A tal proposito potrebbe venirci in aiuto la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 17/E del 2012.
In tale documento di prassi riferito al regime di vantaggio, anche sulla base del provvedimento n. 185820/2011, è stato chiarito che “per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva, non si debba far riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi”.
Tali indicazioni dovrebbero valere anche rispetto al calcolo del quinquennio agevolato con il forfettario al 5% posto l’identico riferimento al concetto di “attività iniziata” contenuto tanto nel comma 1, art. 27 del D.L. n. 98/2011, quanto nel comma 65 della L. n. 190/2014.
Per cui, ai fini del calcolo del quinquennio si dovrà tenere conto dell’effettivo primo anno di effettivo svolgimento dell’attività compresa l’attività preparatoria ad esempio: affitto locali, installazione impianti o attrezzature, ecc. Non rileva la mera apertura della partita iva non accompagnata dalle suddette attività.