Forfettari: dal primo gennaio rimborsi spese esentasse
Forfettari lavoratori autonomi: a partire dal prossimo 1 gennaio niente più tasse (e contributi) sui rimborsi spese, come quelle per viaggi, vitto e alloggio sostenuti per lo svolgimento degli incarichi e analiticamente addebitati ai clienti.
Dal 2025 infatti per gli esercenti arti e professioni non concorreranno più a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e tale nuova formulazione non può non attrarre anche la determinazione dei compensi/ricavi del regime forfettario che attualmente sconta l’annosa penalizzazione di veder tassata forfettariamente questa posta senza avere in contropartita la deduzione del costo sostenuto.
Questo è uno degli effetti prodotti delle modifiche apportate all’articolo 54 del dpr 917/1986 (tuir) che disciplina le regole generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo dall’articolo 5 del decreto legislativo di riforma in materia di redditi agrari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo (il decreto irpef-ires) approvato in prima lettura la scorsa primavera e che ieri è arrivato in Consiglio dei Ministri.
Oggi forfettari penalizzati.
Come specificato nella relazione illustrativa allegata alla legge 111/2024, la legge delega sulla riforma fiscale, in merito alla gestione dei rimborsi spese si doveva operare mirando alla loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito per superare la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate.
Per i contribuenti in “regimi ordinari” il concorso dei rimborsi alla formazione del reddito subiva a livello fiscale la neutralizzazione generata dalla deducibilità di tali spese in capo al professionista.
Per i forfettari però il citato effetto neutralizzazione è inibito non prevedendo, il regime agevolato, la possibilità di dedurre analiticamente i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività, essendo questi già considerati indirettamente nell’abbattimento prodotto dall’applicazione dei coefficienti di redditività sui compensi prodotti ed incassati nell’anno.
L’effetto è che attualmente i forfettari si trovano a dover pagare le imposte ed i contributi anche sull’ammontare (forfettizzato) delle spese sostenute ma contrattualmente a carico del committente ed ad esso riaddebitate.
L’effetto dal 2025 del nuovo articolo 54 del tuir.
Al comma 2 del neo articolo 54 del tuir viene stabilito che non concorreranno a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
A fronte di ciò, il comma 1 del nuovo articolo 54-ter, prevede l’indeducibilità delle citate spese rimborsate e riaddebitate salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 con riferimento a quelle non rimborsate da parte del committente per una serie specifica di casi.
Come riportato nella relazione illustrativa allegata al decreto in commento, per effetto della nuova disciplina, viene pertanto eliminata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.
E’ opportuno evidenziare riguarda unicamente l’articolo 54 del tuir sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo e non tocca invece la normativa che regolamenta il regime forfettario ma, in merito al trattamento contabile/fiscale lato “attivo” dei rimborsi, tra ordinari e forfettari vi è una equiparazione evidenziata anche nella circolare 58/E del 2001 sia nella 5/E del 2021 dell’agenzia delle entrate per cui non si può non ritenere applicabile “a cascata” il nuovo meccanismo anche ai contribuenti a forfait.
Per effetto della nuova costruzione della gestione contabile/fiscale dei rimborsi spese i forfettari quindi, non dovendo più “dichiarare” come compensi i rimborsi analiticamente addebitati non subiranno più la penalizzazione fiscale generata dall’impossibilità di dedurre tali costi.
Va ricordato che per espressa previsione normativa la nuova gestione dei rimborsi sarà applicabile solo a partire dall’anno d’imposta 2025 mentre fino al 31 dicembre 2024 come stabilito al secondo comma dell’articolo 6 del decreto, per le citate spese resterà in vigore l’attuale modalità di gestione fiscale.