Forfettari, dal 2024 appuntamento con e-fattura ed esterometro per tutti
In considerazione del rinvio operato dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfettari saranno tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.
Come noto, infatti, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015). Restano esonerati, invece, i soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini IVA mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale.
A seguito dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 il perimetro soggettivo dell’adempimento si è allargato, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, ai contribuenti:
- in regime forfettario (art. 1, comma 54–89, della Legge n. 190/2014),
- in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. n. 98/2011)
i quali, nell’anno 2021, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Per tutti gli altri, vale a dire coloro che non superano la richiamata soglia annuale di 25.000 euro (come precisato anche dalla circolare n. 26/E/2022, si fa riferimento ai soli contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito tale ammontare di compensi o ricavi, ragguagliati ad anno – Faq Agenzia delle Entrate, 22 dicembre 2022, n. 150), l’obbligo scatta a partire dal 1° gennaio 2024.