Forfettari, addio tregua
Fine della tregua per i 505mila forfettari: ultimi giorni, fino al 2 dicembre, per regolarizzare senza sanzioni la mancata o incompleta compilazione del quadro RS per l’anno d’imposta 2021 segnalata dall’agenzia delle entrate con lettere di compliance nel 2023.
Superato il 2 dicembre (la scadenza è il 30 novembre ma cade di sabato facendo slittare il termine al lunedì successivo), è comunque possibile trasmettere un modello integrativo per correggere o inserire i dati nel quadro RS ma la modifica sconterà le sanzioni amministrative il cui ammontare può essere ridotto utilizzando il ravvedimento operoso.
Sulla base dei dati in possesso della Corte dei Conti e resi noti nel rendiconto generale dello Stato 2023, documento pubblicato lo scorso 27 giugno, risultavano essere 505.766 i forfettari che nel 2023 avevano ricevuto dall’agenzia delle entrate la lettera con la segnalazione di potenziali anomalie sul quadro RS per l’anno d’imposta 2021 ma solo il 4,4% di questi avevano poi effettuato una correzione trasmettendo una dichiarazione integrativa.
Le compliance sul quadro RS. Le lettere di compliance sul quadro RS dei forfettari sono conseguenti la pubblicazione del provvedimento n. 325550/2023 in cui l’agenzia delle entrate annunciava l’imminente invio ai contribuenti persone fisiche in regime forfettario di specifiche nuove comunicazioni per segnalare la mancanza nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 (modello redditi pf 2022) degli elementi informativi obbligatori previsti nel quadro RS (righi da 375 a 381). Dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 19 settembre 2023, è iniziato il massivo delle lettere che ha interessato oltre 505 mila forfettari.
Successivamente alla difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria e dai forfettari stessi di andare a reperire a ritroso tali informazioni, il legislatore con il citato articolo 6 comma 1 del dl 132/2023 ha disposto una proroga per adempiere tale obbligo per l’anno 2021 stabilendone l’effettuabilità entro il prossimo 30 novembre 2024.
L’effetto dell’intervento normativo non ha inciso sull’adempimento dichiarativo, tutt’ora in vigore, ma si è limitato per il solo periodo d’imposta 2021, a rimettere in termini i contribuenti forfetari, che potranno, pertanto, inviare i dati, entro il 30 novembre 2024 senza l’applicazione di sanzioni.
Gli elementi informativi richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della legge 190/2014 da indicare nel quadro RS riguardano per gli esercenti attività d’impresa, il numero eventuali mezzi di trasporto e veicoli utilizzati nell’attività, i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci, lo spese per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili e royalties) e l’ammontare delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per i lavoratori autonomi invece il dato richiesto è quello dei costi per consumi ovvero le spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici (compresi quelli accessori), per l’energia elettrica e per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Tali informazioni, come riportato in una audizione dell’agenzia delle entrate in Senato lo scorso 29 settembre 2023, non sono ricavabili dai dati della fatturazione elettronica sia per il rispetto delle prescrizioni in materia di privacy, che inibiscono all’amministrazione la lettura del contenuto descrittivo dei documenti fiscali, sia per l’impossibilità di individuare i costi promiscui, sia per il fatto che non tutti i documenti fiscali attualmente passano per il sistema di interscambio (es. le fatture non elettroniche emesse dai forfettari esclusi dall’obbligo).