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Forfetario al 15% per chi riprende la precedente attività

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Il comma 65 della Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del regime forfetario con aliquota al 5% per le imprese in fase di start-up, definizione che nel contesto del regime forfetario non ha nulla a che vedere con la verifica di un contenuto tecnologico dei prodotti venduti o dei servizi prestati ma si riferisce semplicemente ai primi cinque anni di attività.

La possibilità di applicare l’aliquota ridotta al 5% anziché al 15% richiede il possesso di specifici requisiti.

In particolare, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.

Ipotizziamo il caso di un agente di commercio che fino al 2017 ha operato con partita IVA per poi procedere con la cessazione; se nel 2024, lo stesso soggetto decidere di riprendere la precedente attività, sembrerebbe preclusa la possibilità di applicare il 5%. Ciò perché tra i requisiti per applicare il 5% viene richiesto che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di:

  • lavoro dipendente o
  • autonomo (impresa o professione, non rileva la prestazione occasionale).

La norma non prevede uno specifico orizzonte temporale oggetto di monitoraggio ossia rispetto al quale deve essere verificata tale preclusione. Tuttavia una “riapertura” della partita IVA al 5% dopo diversi anni non sembrerebbe contrastare la ratio della previsione normativa. Servirebbero ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come da circolare 10/E/2016, tale preclusione mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività. Ipotesi che non sembrerebbe ravvisabile nella ripresa di una precedente attività cessata da diversi anni.

A ogni modo, la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

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