Forfetari: ritenute subite per errore scomputabili grazie al rigo RS40
Spesso accade che i forfettari subiscano l’applicazione della ritenuta d’acconto, nonostante ne siano esonerati. In particolare, le ritenute che la banca o la posta deve effettuare in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni relative al risparmio energetico e di recupero edilizio vanno a erodere l’importo incassato dal forfettario, che subisce la ritenuta in modo erroneo.
Inoltre, è possibile che le ritenute d’acconto vengano comunque applicate sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS (risoluzione n. 55/E/2013).
In generale, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. A tal fine, come già accadeva per i contribuenti in regime di vantaggio, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola. Allora come fare se la subiscono?
Con C.M. 10 aprile 2019, n. 9/E e C.M. 4 aprile 2016, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente forfetario che abbia subito la ritenuta, può recuperarla tramite:
- la presentazione di un’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973,
- lo scomputo nel Mod. Redditi
a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.
L’importo andrà indicato in dichiarazione dei redditi, e in particolare, per il periodo di imposta 2022, nel rigo RS40 del Modello Redditi 2023 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario casi particolari ”, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”.
Qualora sia compilato il quadro RN, l’importo da indicare a rigo LM41 va esposto al netto dell’importo delle ritenute indicate nel quadro RS già compreso a rigo RN33, col. 4: