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Forfetari e quadro RS: importi da indicare comprensivi di IVA

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Gli obblighi informativi in capo ai contribuenti in regime forfettario sono da ricondurre alle previsioni di cui al comma 73 della Legge n. 190/2014, Legge di stabilità 2015.

“Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta (…)”.

In applicazione degli obblighi informativi in parola, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti nello svolgimento della propria attività.

A tal fine sono oggetto di compilazione i righi da RS 371 a RS 381 del quadro RS del modello Redditi, a seconda del tipo di attività svolta: attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Ad esempio, coloro che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare nel rigo RS 381, solo i consumi legati all’attività svolta.

Le istruzioni di compilazione del modello redditi specificano che ai fini della determinazione della voce dichiarativa in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  • servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • consumi di energia elettrica;
  • carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel corso di una videoconferenza con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha dato alcune indicazioni operative sulla compilazione del suddetto prospetto del quadro RS riprendendo in parte quanto già affermato nella circolare n. 10/E 2016.

L’intervento ha riguardato la determinazione degli importi da indicare nei suddetti righi:

  • sia in riferimento al costo per la parte riferita all’IVA,
  • sia in riferimento ai beni ad uso promiscuo.

Sul primo aspetto, fermo restando che devono essere presi in considerazione solo i costi documentati da fattura, questi devono essere inseriti nel modello Redditi al lordo dell’IVA.

Sui beni ad uso promiscuo i relativi costi, come da apposita fattura, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%. Ciò indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel D.P.R. n. 917/1986 TUIR.

Si presumono, comunque, ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli artt. 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia).

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