Forfetari e delega alla fatturazione elettronica: riscontro sui dati del quadro LM
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, prot. n. 373040/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari ai fini della gestione dei servizi legati alla fatturazione elettronica.
Sono delegabili i seguenti servizi:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- registrazione dell’indirizzo telematico;
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
- accreditamento e censimento dispositivi.
La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti. I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998).
La modifica al precedente provvedimento (provvedimento del 5 novembre 2018 ) si è resa necessaria in considerazione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022. Da qui l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiornare gli elementi di riscontro da indicare ai fini del conferimento delle delega all’intermediario; infatti, prima del nuovo provvedimento gli unici dati di riscontro per il conferimento della delega erano gli importi relativi al “volume d’affari” e all’“IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente alla delega; ora se il delegante opera in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario, gli importi da considerare sono quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. Posto che tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.
I nuovi elementi di riscontro sono:
- l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
- l’importo corrispondente al reddito complessivo.
L’intermediario, ricevuti i moduli di delega, può inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione di tutte le deleghe ricevute. Proprio rispetto all’“invio massivo”, l’attivazione delle deleghe è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro sopra citati e indicati dal delegante.
Infatti, nella comunicazione inviata dall’intermediario contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’attivazione della delega, sono indicati, tra l’altro, per ciascun delegante, i suddetti elementi di riscontro (vedi punto 4.5.1 del provvedimento del 5 novembre 2018 ).
In alternativa alla consegna del modulo all’intermediario, la delega può essere attivata direttamente dal soggetto passivo tramite la propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale.