Forfetari, chiarito il trattamento IRPEF ed IVA dell’attribuzione di stock option
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Con la Risposta all’istanza di interpello 18 maggio 2022, n. 271 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’attribuzione di stock option in capo a un imprenditore individuale che applica il regime forfetario.
Nella fattispecie esaminata dal Fisco, in particolare, l’istante, esercente un’attività d’impresa in regime forfetario, ha sottoscritto un contratto continuativo di consulenza in cui è prevista (anche) una remunerazione in natura mediante apposito “Stock Option Plan”.
Al riguardo l’Agenzia ha precisato quanto segue:
- il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell’esercizio dell’opzione concorre alla formazione del reddito nell’esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato dal contribuente a titolo di strike price;
- all’ammontare di tale valore normale, del quale si deve tenere conto ai fini del rispetto della soglia di 65mila euro prevista per la permanenza nel regime forfetario, dev’essere applicato il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l’attività esercitata dal contribuente in regime forfetario, con applicazione dell’imposta sostitutiva;
- sotto il profilo IVA, le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, rappresentano un compenso rilevante ai fini del tributo;
- la cessione di tali titoli non determina la produzione di ricavi rilevanti ai fini dell’attività svolta in regime forfetario, dando invece luogo a una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Tale plusvalenza, costituita (ex art. 68, comma 6, del TUIR) dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione e il costo di acquisto (determinato dalla somma tra lo strike price versato per l’opzione e il valore normale delle azioni che hanno concorso a formare il reddito del contribuente), può essere qualificata quale reddito diverso da assoggettare all’imposta sostitutiva del 26%;
- considerato che la cessione delle azioni è avvenuta al di fuori della propria attività economica, tale operazione non assume rilevanza ai fini IVA.
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