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Fonti rinnovabili, nessun corrispettivo per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti

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Ai fini dell’installazione dei cosiddetti “parchi eolici” nel territorio comunale, il Comune non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, in quanto solo lo Stato e le Regioni possono prevedere misure compensative, mai meramente economiche, e solo di carattere ambientale e territoriale: in tale contesto, inoltre, occorre tener conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale. Il principio è stato affermato dal Tar di Bari con la sentenza 24 maggio 2018, n. 737 .

Nell’occasione, in particolare, i giudici amministrativi pugliesi hanno sottolineato che:

  1. le cosiddette “energie alternative rinnovabili”, inesauribili e tendenzialmente prive di immissioni nocive nell’ambiente, tra le quali è da annoverarsi l’energia eolica, rappresentano forme di energia “pulita” che, per caratteristiche intrinseche, si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono consumate o che non sono esauribili nella scala dei tempi umani e questo diversamente dalle “energie tradizionali fossili” (petrolio, gas, carbone), che invece sono non rinnovabili, esauribili e producono notoriamente immissioni nocive nell’ambiente, con ricadute a cd. esternalità negativa;
  2. la normativa comunitaria, nazionale e regionale manifesta un evidente favor per le fonti energetiche rinnovabili, agevolando le condizioni per un adeguato incremento dei relativi impianti, anche al fine di contenere, se non eliminare, la dipendenza del sistema produttivo nazionale dai carburanti fossili, peraltro di quasi totale importazione estera;
  3. la produzione di energia da fonti rinnovabili è da qualificarsi come attività libera, soggetta ad una procedura semplificata di autorizzazione unica (non già di concessione), che quindi ha la funzione di rimuove un limite legale, previa valutazione dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all’esercizio dell’attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile;
  4. la competenza ad emanare tale autorizzazione unica è affidata alle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi;
  5. l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo, canone, o altro emolumento, o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale.

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