Fondo perduto: no sanzione se l’indebita percezione dipende da un successivo chiarimento
Nel caso in cui il contributo a fondo perduto ex art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) risulti percepito indebitamente a causa di un chiarimento ministeriale emanato successivamente all’erogazione, il contribuente è tenuto a restituire l’importo del contributo stesso, comprensivo degli interessi, ma senza applicare le sanzioni: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 settembre 2021, n. 581.
Nella fattispecie oggetto dell’interpello il contribuente aveva inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo (trattandosi di una ditta individuale). Senonché, ad erogazione avvenuta, l’Agenzia delle Entrate aveva emanato la Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E, laddove si chiarì (punto 3.6) che il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa, seppur incluso nel campo di applicazione ai fini Iva come cessione di bene ammortizzabile, non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 41/2021, e quindi non dev’essere incluso nel calcolo del fatturato del 2019.
Per l’Agenzia, nelle situazioni quali quella descritta, si rende applicabile la Circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, secondo cui – per effetto dell’art. 10, comma 3, della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – le sanzioni non sono dovute nel caso in cui il contribuente che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della pubblicazione di una circolare si accorga di “avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti” con la citata circolare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 212/2000, le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.